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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 472

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  13-2-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, commi 9, lettera a), e 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nel titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "delle carriere" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli".
2. Il titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è sostituito dal seguente: "Capo I - Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione in carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui al commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
- Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera a) e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
"9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
(Omissis).
"11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78".