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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. 1134

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-2-1980

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo, statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 754, relativo all'elenco degli insegnamenti della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, è modificato nel senso che l'insegnamento di "microbiologia generale" è soppresso.
Inoltre, nello stesso articolo, l'insegnamento di "microbiologia e diagnostica di laboratorio" muta denominazione in quella di "microbiologia degli alimenti e diagnostica di laboratorio".
Art. 757 - è aggiunto il seguente nuovo comma:

Le lezioni relative agli insegnamenti della scuola potranno venire integrate da conferenze svolte da specialisti dei vari settori.
L'art. 759 è così sostituito: "Il consiglio delle scuole stabilirà annualmente il numero minimo e massimo degli iscritti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980

Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 94