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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. 182

Regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2007
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-11-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Visto l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità
1. Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma, da parte della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di seguito denominata: «Consulta», delle spese occorrenti per il proprio funzionamento, stabilendo altresì i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), è il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- La legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni contabili). - 1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'art. 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.
- Il testo dell'art. 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, supplemento ordinario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:
«3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.».