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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 766

Regolamento recante norme per l'assunzione del personale per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1995
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  17-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, relativa alla semplificazione e allo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, nonché alla riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro ed alla istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;
Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un regolamento per definire le modalità di assunzione del personale necessario alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, con il quale sono state definite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Visto l'avviso favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento espresso con telefax in data 29 dicembre 1992 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso nell'adunanza del
23 giugno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Ritenuta la necessità di acquisire un nuovo parere del Consiglio di Stato, che si è espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di assunzione
1. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, può procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale per la conduzione tecnica del sistema informativo nei limiti dell'organico previsto all'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, come successivamente modificato dalle dotazioni organiche relative ai profili professionali dell'area informatica.
2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, per le qualifiche funzionali superiori alla settima, può altresì procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno stabilite, sentita l'amministrazione interessata, al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
3. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, nel caso in cui per la specificità del profilo richiesto non sia possibile attingere dalle liste di collocamento personale munito della prevista specializzazione, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro potrà avvalersi delle normali procedure concorsuali ed avrà cura di organizzare, per i vincitori, appositi corsi di specializzazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 890/1986:
"Art. 2 (Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro). - 1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.
2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.
4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.
5. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Si procederà inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
- La legge n. 56/1987, concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, è stata modificata dal D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 160/1988 riguardante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile, di mercato del lavoro nonché il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Il D.P.R. n. 701/1977 (Regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 472/1972) è stato modificato con D.P.C.M. 9 gennaio 1985 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 23 settembre 1985) recante nuovo regolamento concernente le modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi: quest'ultimo è stato modificato dal D.P.C.M. 8 aprile 1987, n. 227 il cui testo aggiornato è nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987.
- Il D.Lgs. n. 29/1993 (concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è stato modificato dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, recanti, entrambi, disposizioni correttive del predetto D.Lgs. n. 29/1993.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità ed i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate ed i corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.) e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzione a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
La disciplina concernente l'avviamento e la selezione dei lavoratori prevista dall'art. 16 di detta legge n. 56/1987, è stata attuata con D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e 27 dicembre 1988 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 890/1986 si veda in nota alle premesse.