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LEGGE 11 novembre 2003, n. 310

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 2-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-11-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
1. È costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi
((cinque anni))
, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse dì cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno
((2010))
, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286))
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