stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2232

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Lozio (Brescia).

nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-3-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL Visto l'art. 76 della Costituzione;
Vista la deliberazione n. 66, in data 30 dicembre 1962 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia con provvedimento n. 13344/Div. II, nella seduta del 22 febbraio 1963 - con la quale il Consiglio comunale di Lozio (Brescia) ha deciso di assumere direttamente il servizio di illuminazione pubblica e privata;
Ritenuto che il comune di Lozio, avendo iniziato l'esercizio dell'attività elettrica successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa;
Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto è da comprendere tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Lozio (Brescia).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.