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REGIO DECRETO 19 novembre 1899, n. CCCLXXVII (377)

Portante la sostituzione dell'art. 65 dello statuto organico del regio istituto di San Ponziano in Lucca. (9900377R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1900
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-1900

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto organico del regio istituto femminile di San Ponziano in Lucca, approvato con regio decreto 21 marzo 1897, n. 266 (parte supplementare);
Ritenuta la convenienza di modificare l'art. 65 del predetto statuto, relativo al pagamento delle rette delle alunne;
Veduti i regi decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, e 29 giugno 1883, n. 1514, sugli istituti d'istruzione femminile del Regno;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 65 dello statuto organico del regio istituto di San Ponziano in Lucca, approvato con regio decreto 21 marzo 1897, n. 266 (parte supplementare), è sostituito dal seguente:

«L'alunna a pagamento completo che entra a trimestre incominciato ha diritto al ratizzo della retta. Non si fa luogo a ratizzo o a restituzione della retta, quando l'alunna esca o venga espulsa dall'istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale la retta medesima è stata sborsata, eccetto il caso in cui l'alunna esca dall'istituto dopo avere compiuto regolarmente il corso dei suoi studi ed avere sostenuti i relativi esami finali.

«Così pure non è ammesso ratizzo o restituzione di retta per il tempo in cui le alunne sieno state in congedo presso le loro famiglie, salvo che l'assenza sia stata cagionata da malattia ed abbia durato almeno due mesi.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1900.

Reg. 222. Atti del Governo a f. 2. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.

G. Baccelli.