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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394

Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24 (in G.U. 28/02/2001, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2002)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-3-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale;
Considerata l'opportunità di stabilire un tasso di sostituzione tale da consentire una ridefinizione del costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere strutturale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.
((2))
3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno.
((2))
4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-25 febbraio 2002, n. 29 (in G.U. 1a s.s. 06/03/2002, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge.
Ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".