stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 novembre 1941, n. 1673

Modificazione dell'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356. (041U1673)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1942
nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-4-1942

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926-IV, n. 258; 23 gennaio 1927-V, n. 325; 4 maggio 1928-VI, n. 1946; 13 maggio 1928-VI, n. 1555;17 agosto 1928-VI, n. 2224; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2486; 11 aprile 1932-X, n. 998; 2 marzo 1933-XI, n. 673; 18 dicembre 1933-XII, n. 2348; 3 dicembre 1934-XIII, n. 2106; 25 marzo 1935-XIII , n. 790; 11 luglio 1935-XIII, numero 1510; 10 ottobre 1935-XIII, n. 2191; 2 gennaio 1936-XIV, n. 150; 2 gennaio 1936-XIV, n. 360; 15 aprile 1938-XVI, n. 1350, e 25 giugno 1940-XVIII, n. 1370, che apportano emendamenti al predetto regolamento;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922-I, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonché il relativo protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923-I, che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 217 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e modificato con i Regi decreti indicati nelle premesse, è così modificato:

« Art. 217. - Per il conseguimento dei brevetti civili da parte dei piloti militari si applicano le disposizioni seguenti:

1) il personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, provvisto del « brevetto di aeroplano », ha diritto al brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo, o brevetto di primo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova;

2) il personale militare della Regia aeronautica in attività di servizio, provvisto del « brevetto di pilota militare », ha diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, o brevetto di secondo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova.

La stessa disposizione si applica al personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo, provvisto del «brevetto di pilota militare», che sia dichiarato «addestrato» o «allenato» dalle competenti autorità relativamente all'anno in corso, e semprechè non siano trascorsi dodici mesi dalla data della relativa determinazione ministeriale;

3) gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, provvisti del « brevetto di pilota militare » i quali abbiano svolto almeno dieci anni di servizio di volo con effettuazione, in tale periodo di tempo, della attività minima di volo prescritta dal Ministero dell'aeronautica, hanno diritto al brevetto internazionale di pilota di aerodina da trasporto pubblico o da lavoro aereo, o brevetto di terzo grado, senza dover sostenere alcun esame o prova.

« Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, non provvisti dei requisiti di anzianità e di attività di volo indicati nel comma precedente, nonché tutto il rimanente personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in attività di servizio, possono conseguire il brevetto internazionale suaccennato sottoponendosi all'esame teorico e pratico previsto dall'art. 244, n. 2, e alle prove pratiche di volo notturno e di pilotaggio senza visibilità esteriore, previste dall'art. 244, n. 1, lettere e) ed f). Il Ministero dell'aeronautica può concedere la esenzione dalle prove pratiche di cui sopra, previo motivato parere della superiore autorità aeronautica militare dalla quale dipende il reparto o l'ente cui appartiene il candidato.

« Le disposizioni del comma precedente si applicano al personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, delle categorie in congedo, provvisto del brevetto militare suaccennato, che sia dichiarato «addestrato» o «allenato» dalle competenti autorità relativamente all'anno in corso, e semprechè non siano trascorsi dodici mesi dalla data della relativa determinazione ministeriale.

« Il personale in attività di servizio, che aspira al conseguimento di taluno dei brevetti indicati nei commi precedenti, deve presentare domanda stesa su carta legale, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, allegandovi a corredo, in luogo dei documenti indicati nell'art. 196, quattro fotografie di formato « visita » senza cartoncino, firmate dal candidato una delle quali legalizzata, e le marche prescritte per il pagamento delle tasse di concessione, ai sensi dell'art. 201.

« Il personale di cui ai commi precedenti è esente dalle visite mediche prescritte dall'art. 237, semprechè sia stato dichiarato idoneo al pilotaggio nella visita di controllo militare da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda ».

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 217-bis del predetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - GRANDI -DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 21. - MANCINI