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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1801

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-5-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 10 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309 e 11 aprile 1951, n. 566;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
11) Parassitologia;
12) Clinica ortopedica.
Dopo l'attuale art. 217, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in "medicina generale" e della Scuola di perfezionamento in "malattie nervose e mentali".

Scuola di specializzazione in medicina generale

Art. 218. - La Scuola di specializzazione in medicina generale ha la durata di quattro anni.
Il direttore della clinica medica e il direttore della Scuola.
Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengano gli insegnamenti prescritti ed e presieduto dal direttore.
Art. 219. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente dalla Scuola è fissato anno per anno dal Consiglio della Facolta, su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi debbono compiere gli internati.
Art. 220. - Le domande di ammissione, dirette al rettore dell'Università, sono rimesse poi al direttore della Scuola, il quale, dopo avere valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un esame per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della Scuola.
In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata è resa esecutiva dal preside della Facoltà.
Art. 221. - Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalla Direzione della scuola che, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti.
Per le materie proprie della Scuola debbono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi Istituti.
Art. 222. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dal Consiglio della Facoltà a professori di molo ed incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed anche a persona di riconosciuta competenza nella specialità.
Art. 223. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento della Scuola.
Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.
Art. 224. - Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in un anno, rende non valido l'anno accademico.
Art. 225. - Gli allievi, durante gli anni di corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla Scuola, tenere altre occupazioni, anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la Scuola stessa.
Art. 226. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna Scuola. I perfezionandi pagheranno le tasse, sopratasse e contributi che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Università di anno in anno, oltre alla tassa di diploma di L. 800.
Art. 227. - L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione giudicatrice.
A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista".
Art. 228. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Semeiotica medica;
Patologia dei singoli apparati e sistemi;
Diagnostica radiologica;
Anatomia ed istologia patologica.
2° anno:
Semeiologia medica strumentale e funzionale;
Patologia del ricambio; patologia endocrina;
Patologia del sistema emopoietico; patologia dei sistema nervoso;
Anatomia ed istologia patologica;
Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici;
Batteriologia clinica.
3° anno:
Malattie infettive, tisiologia; patologia dell'apparato respiratorio;
Terapia;
Sierologia;
Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici.
4° anno:
Patologia renale; patologia esotica; patologia dell'apparato digerente; patologia del cuore e del circolo; patologia delle articolazioni;
Terapia;
Elettrocardiografia.
Ogni mese gli allievi sono tenuti a riferire su un caso clinico o su un argomento prestabilito dal direttore del corso.
La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali.

Scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali

Art. 229. - Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
a) Anatomia del sistema nervoso;
b) Fisiologia, e fisiopatologia del sistema nervoso;
c) Istologia e isto-patologia del sistema nervoso;
d) Semeiotica neurologica e psichiatrica;
e) Patologia speciale delle malattie nervose e mentali;
f) Diagnostica delle malattie nervose e mentali g) Nozioni di psicologia, teorica e sperimentale;
h) Terapia delle malattie nervose e mentali;
i) Nozioni di tecnica manicomiale.
Art. 230. - L'insegnamento pratico e impartito dal direttore della clinica coadiuvato dagli assistenti della clinica e da altri professori, liberi docenti della disciplina, che egli indicherà di volta in volta.
Art. 231. - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni delle singole materie e alle esercitazioni.
Art. 232. - È obbligatoria la frequenza giornaliera della clinica, la partecipazione alla visita mattutina degli ammalati ricoverati, alla collaborazione con gli assistenti effettivi nel disbrigo delle cartelle cliniche, alle visite ambulatorie e a tutte quelle altre mansioni che verranno loro affidate.
È obbligatorio altresì la frequenza alle lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie nervose e mentali tenuto dal direttore ed alle esercitazioni. Ove il direttore lo richiederà, o obbligatorio il servizio di guardia diurno e notturno della clinica seguendo particolari turni che verranno fissati in precedenza.
Art. 233. - Al termine del corso gli iscritti dovranno superare una prova di esame generale sulle materie trattate durante il corso stesso e potranno essere ammessi all'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta e nella discussione di un caso clinico.
Art. 234. - Il numero annuale degli ammessi alla iscrizione e di quattro.
Art. 235. - I perfezionandi pagheranno le tasse, sopratasse e contributi che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Università di anno in anno, oltre alla tassa di diploma di L. 800.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 8. - FRASCA