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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 1081

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-10-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
fitobiologia delle acque interne;
fitobiologia marina;
fitogeografia;
zoogeografia;
speleologia;
ecologia vegetale.
Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di zoogeografia ed ecologia animale muta la denominazione in quella di ecologia animale.
Nello stesso articolo la seconda frase del penultimo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:

I corsi biennali di botanica, zoologia comportano un esame alla fine di ogni anno accademico.
Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
biochimica applicata;
biologia generale;
biologia molecolare;
chimica analitica;
citogenetica;
fitobiologia delle acque interne;
fitobiologia marina;
virologia.
Nello stesso elenco gli insegnamenti di endocrinologia e di fitogeografia ed ecologia vegetale mutano rispettivamente la denominazione in quella di endocrinologia comparata e di ecologia vegetale mentre l'insegnamento di zoogeografia ed ecologia animale viene scisso nei seguenti due zoogeografia e ecologia animale.
Nello stesso articolo la seconda frase del penultimo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:

I corsi biennali di botanica, zoologia e fisiologia generale comportano un esame alla fine di ogni anno.
L'art. 207, relativo alle tasse e contributi per la scuola di perfezionamento nelle discipline del lavoro, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le tasse e soprattasse che gli iscritti dovranno versare sono fissate come segue:

tassa immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale per i fuori corso . . . . . . . . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
L'ammontare dei contributi sarà stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di scienze politiche.
L'art. 216, relativo alle tasse e contributi per la scuola di specializzazione in servizio sociale è abrogato e sostituito dal seguente:

tassa immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale per i fuori corso . . . . . . . . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
L'ammontare dei contributi sarà stabilito di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di scienze politiche".
Dopo l'art. 216, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento per il commercio con l'estero annessa alla facoltà di scienze politiche.

Scuola di perfezionamento per il commercio con l'estero

Art. 217 - Costituzione e fini. - Alla facoltà di scienze politiche è annessa la scuola di perfezionamento per il commercio con l'estero, che si propone lo scopo di promuovere la conoscenza, teorica ed applicativa, delle discipline e delle tecniche giuridiche ed economiche, relative alle transazioni commerciali, in particolare con l'estero.
A tal fine la scuola:
organizza i corsi di cui ai successivi articoli;
istituisce e mantiene una biblioteca specializzata;
raccoglie e classifica la documentazione relativa alle principali attività commerciali;
pubblica studi e documenti di interesse anche informativo per gli operatori del settore;
fornisce ad imprese, enti ed associazioni di categoria, informazioni ed orientamenti nelle materie di sua competenza;
intraprende e favorisce ogni iniziativa intesa ad agevolare lo sviluppo del commercio internazionale.
Per i fini suoi propri la scuola può istituire centri di ricerca e di informazione nonché promuovere conferenze, convegni e corsi di aggiornamento.
Art. 218 - Organi di governo. - Sono organi di governo della scuola: la direzione ed il consiglio. Direttore della scuola è il preside della facoltà di scienze politiche; egli è assistito nelle sue funzioni da due codirettori, nominati dal consiglio di facoltà, rispettivamente per le discipline giuridiche ed economiche. Altri co-direttori possono venire nominati per presiedere alla segreteria della scuola, alla biblioteca, ai gruppi di ricerca, ai centri di informazione ed alle altre iniziative che la scuola intraprende. Le determinazioni del direttore, ai sensi del presente statuto, sono adottate con deliberazione collegiale del direttore e dei co-direttori. Il consiglio della scuola è composto dal direttore che lo presiede, dai co-direttori, da un rappresentante dell'Università nominato dal rettore, da un rappresentante dell'unione delle camere di commercio del Veneto, nonché dai rappresentanti di enti pubblici, associazioni di categoria o di enti operanti nel settore del commercio con l'estero, cooptati dal consiglio. Alle adunanze che riguardano l'ordinamento didattico dei corsi possono partecipare i docenti della scuola.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
Per singoli argomenti il consiglio può delegare i propri poteri al direttore ovvero ad uno o più dei suoi membri.
Art. 219 - Amministrazione e bilancio. - La scuola si finanzia in via ordinaria mediante le tasse e i contributi di iscrizione, i proventi delle prestazioni a pagamento, le sovvenzioni di enti, associazioni e privati. Per assicurarne il funzionamento, la facoltà di scienze politiche stanzia annualmente un contributo, da prelevarsi per un terzo sui fondi dell'istituto di scienze giuridiche, per un terzo sui fondi dell'istituto di scienze economiche e per il rimanente terzo sui fondi dell'istituto di studi internazionali.
Detto contributo, da utilizzarsi solo successivamente alle entrate di cui al comma precedente, qualora non impiegato viene restituito agli istituti.
L'amministrazione della scuola compete per la parte ordinaria al direttore e per la parte straordinaria al consiglio.
Delle entrate e delle uscite si redige annualmente rendiconto.
Art. 220 - Diploma di perfezionamento, certificati di profitto, attestati di frequenza. - La scuola organizza due corsi di durata annuale, l'uno dedicato alle discipline giuridiche, l'altro alle discipline economiche del commercio con l'estero. Al termine di un biennio, costituito da entrambi gli anni di corso, la scuola rilascia un diploma di perfezionamento in discipline giuridiche ed economiche del commercio con l'estero. Agli iscritti che abbiano seguito un solo anno di corso la scuola rilascia un certificato di profitto. Agli iscritti sprovvisti di laurea o che abbiano seguito singoli insegnamenti, viene rilasciato un attestato di frequenza, con l'indicazione degli esami sostenuti.
Art. 221 - Ammissione ai corsi. - Costituisce requisito per l'ammissione ai corsi, la laurea in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche. Possono venire altresì ammessi, con deliberazione del direttore, gli operatori commerciali con qualifica di dirigente in possesso di un'esperienza che, ai fini della frequentazione della scuola, venga giudicata equivalente. Per fini di aggiornamento professionale può venire richiesta la frequentazione di singoli insegnamenti. Il consiglio determina, all'inizio di ciascun anno accademico, il numero massimo delle domande che, in ragione delle esigenze didattiche, possono venire accolte per ciascun corso. Non si tiene conto, tra queste, delle domande di ammissione alla frequentazione di singoli insegnamenti. Il direttore provvede, con propria determinazione, all'accoglimento delle domande, previa, ove occorra, valutazione comparativa dei titoli; ai candidati può essere richiesto di sostenere un colloquio.
Art. 222. - La scuola impartisce i seguenti insegnamenti:
a) discipline giuridiche:
diritto internazionale privato delle obbligazioni;
diritto della compravendita internazionale;
diritto dell'arbitrato commerciale;
diritto processuale civile internazionale;
diritto europeo della concorrenza;
diritto amministrativo del commercio con l'estero;
diritto delle Comunità europee;
diritto cambiario internazionale;
diritto comparato dei contratti commerciali;
diritto comparato delle società;
diritto tributario del commercio internazionale;
diritto industriale comparato;
legislazione e tecnica doganale;
b) discipline economiche:
analisi dei mercati;
disciplina e tecnica di borse e mercati;
disciplina e tecnica dei cambi;
disciplina e tecnica bancaria;
disciplina e tecnica dei trasporti;
disciplina e tecnica delle assicurazioni;
economia e politica della distribuzione commerciale;
geografia economica delle risorse;
merceologia: classificazione e standards di qualità;
organizzazione economica internazionale;
statistica economica;
teoria dei flussi economici;
teoria e politica del commercio estero;
c) lingue:
inglese commerciale;
francese commerciale;
La scuola può, con deliberazione del consiglio, decidere di impartire direttamente, ovvero di mutuare, qualsiasi insegnamento previsto dallo statuto per le facoltà di scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova.
Art. 223 - Programmi. - All'inizio di ciascun anno accademico il consiglio della scuola delibera l'attivazione degli anni di corso nonché quali insegnamenti - ivi compresa la lingua straniera - debbono venire in essi impartiti.
A ciascun insegnamento può venire assegnato un numero di lezione variabile tra un minimo di cinque ed un massimo di quaranta. Ogni anno di corso deve complessivamente comprendere non meno di 200 ore di lezione.
Il consiglio raccoglie, coordina ed approva i programmi di insegnamento presentati dai singoli docenti.
Art. 224. - I cicli di lezione e di conferenze sono affidati, con deliberazione del consiglio, a studiosi, italiani e stranieri, i quali abbiano recato con i propri lavori, contributi scientifici di rilievo allo studio della materia, ovvero, soprattutto per gli insegnamenti a carattere applicativo, ad esperti di riconosciuta competenza.
Ciascun docente ha l'obbligo di svolgere le lezioni e le conferenze secondo il calendario e con le modalità stabilite dal direttore e di partecipare alle commissioni di esami di profitto e di diploma nelle quali sia convocato. Egli può essere dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio, qualora ometta o ritardi i doveri del proprio ufficio.
Art. 225 - Lezioni. - Le lezioni si svolgono secondo modalità che tengano conto delle esigenze di frequentatori già inseriti nel mondo del lavoro. Sono utilizzati di preferenza giorni prefestivi e, ove occorra, una o più settimane a tempo pieno.
Il calendario relativo è fissato, all'inizio dell'anno accademico, dal direttore, sentiti i docenti.
Le lezioni consistono nell'esposizione dell'argomento fatta dal docente, seguita dalla discussione. Esperti di comprovata esperienza possono venire invitati ad illustrare casi pratici. Quando la materia lo richieda, la lezione può consistere in dimostrazioni, anche fuori della sede della scuola. La frequenza delle lezioni da parte degli iscritti è obbligatoria. Essa viene rilevata dal docente ad ogni lezione ed annotata su apposito registro. Non potranno essere ammessi agli esami di profitto i frequentatori le cui assenze per la materia considerata superino il terzo.
Compete al direttore la sorveglianza sulle lezioni e sulle frequenze.
Art. 226. - Gli esami di profitto consistono in un accertamento scritto e/o orale sulla materia che costituisce oggetto del programma. Le commissioni sono nominate dal direttore e si compongono del docente incaricato dell'insegnamento, in qualità di presidente, e di un cultore della materia, scelto preferibilmente tra i diplomati della scuola; la votazione è espressa in ventesimi.
Gli esami di diploma consistono nella discussione di una dissertazione scritta su un tema prescelto dal candidato e di tre argomenti prescelti dalla commissione in materie differenti, comunicati al candidato con breve anticipo. La commissione di diploma è nominata dal direttore che la presiede e si compone di tre docenti della scuola, scelti in ragione delle materie cui l'esame si riferisce, e di tre esperti scelti preferibilmente fra i diplomati della scuola. La votazione è espressa in settantesimi.
Gli esami, così di profitto che di diploma, si svolgono in due sessioni, estiva ed invernale, secondo il calendario fissato dal direttore, uditi i docenti interessati.
Art. 227. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 soprattassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
Con deliberazione del consiglio sono inoltre determinati, di anno in anno, i contributi dovuti dagli iscritti ai corsi o ai singoli insegnamenti.
Art. 228 - Prestazioni a pagamento. - La tariffa delle prestazioni a favore di terzi è fissata dalla direzione della scuola. I proventi relativi sono percepiti dalla scuola, la quale ne dispone secondo le leggi vigenti ed il presente statuto.
Art. 229 - Disposizioni finali. - Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano lo statuto dell'Università di Padova e le leggi dello Stato relative all'ordinamento didattico universitario.
Spetta comunque al consiglio della scuola di emanare le norme regolamentari necessarie all'attuazione e all'esecuzione delle presenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977

Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 358