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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 371

Regolamento recante esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988.

note: Entrata in vigore della legge: 25/12/1990
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Testo in vigore dal:  25-12-1990

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, con il quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione alla convenzione internazionale sulle linee di carico delle navi mercantili, fatta a Londra il 5 aprile 1966;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
EMANA
il seguente regolamento:
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

VIZZINI, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990

Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 5

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.