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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 574

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonchè a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.

note: Entrata in vigore della legge: 22/1/1994
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 147/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di Stato) è il seguente:
"3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".