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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 318

Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2004)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-8-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed elettronico;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano disciplinati da apposito regolamento;
Considerata la necessità di dare organica attuazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Settori di intervento
1. Il Ministero delle attività produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.
2. Le tecnologie sensibili per le quali è ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.
3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 25 maggio 1999), recante: «Norme in materia di attività produttive», è il seguente:
«Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.».
«Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
- 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.».
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 30 ottobre 1941), reca: «Norme relative al segreto militare».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre 1977), recante: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato», è il seguente:
«Art. 1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».
- Il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001), convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2001), reca: «modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo».
- Il testo degli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001), recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», è il seguente:
«Art. 7 (Direzioni del Dipartimento per le imprese). - 1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;
b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
c) Direzione generale per il turismo;
d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;
e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;
b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;
c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
d) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'istituto per la promozione industriale;
f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto Atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;
g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'art. 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;
n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;
o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;
b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;
e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;
f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;
g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
k) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri Ministeri nei rispettivi ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;
b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;
g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;
l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.
6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
c) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
d) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;
f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
i) attività delle società fiduciarie e di revisione;
j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.
7. La Direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;
b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;
c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;
e) rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione e rapporti con l'Istat;
f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;
g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
h) tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.».
«Art. 17 (Disposizioni finali). - 1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140, si vedano le note alle premesse.