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DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  3-8-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012;
Vista la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Ritenuto necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 settembre 2012 e in data 25 settembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2012;

Sulla

proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana
1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché
((nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106))
. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
2. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.
4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:
a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;
h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117))
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