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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 1266

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-11-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 26, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua e letteratura berbera; l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu; l'insegnamento di epigrafia e antichità greco-romane è scisso nei due insegnamenti di epigrafia ed istituzioni greche e epigrafia ed istituzioni romane.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
paletnologia;
protostoria europea;
numismatica greca e romana;
topografia dell'Italia antica;
storia della storiografia antica;
lingue dell'Italia antica (o dell'Italia pre-romana);
storia della grammatica greca e latina;
paleografia greca;
paleografia latina;
metrica e ritmica greca e latina;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.
Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.
L'art. 30, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è modificato nel senso che gli insegnamenti di berbero, gelez, somalo e tigrino mutano la denominazione rispettivamente in quella di lingua e letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura tigrina.
Nello stesso elenco l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.
L'art. 34, relativo al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, è modificato nel senso che gli insegnamenti fondamentali, comuni alle tre sezioni, di glottologia e geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa, da biennali diventano annuali, mentre gli insegnamenti fondamentali per la sezione vicino e medio Oriente di islamistica o religioni e filosofie dell'India o religioni dell'Iran e dell'Asia centrale e di storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea, da annuali diventano biennali. Inoltre, per la sezione Africa, gli insegnamenti di religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa o islamistica e di storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea, da annuali diventano biennali.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
a) per la sezione estremo Oriente:
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
musicologia dei Paesi dell'Asia;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte coreana;
linguistica cinese;
paletnologia.
b) per la sezione vicino e medio Oriente:
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
musicologia dei Paesi dell'Asia;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Afghanistan e dell'india nord-occidentale;
epigrafia iranica;
linguistica indiana;
lingua e letteratura Tamil;
linguistica e letterature orali dravidiche;
lingua e letteratura pashto;
kurdologia;
paletnologia.
c) per la sezione Africa:
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
musicologia dei Paesi dell'Asia;
paletnologia.
Inoltre, per la sezione Africa gli insegnamenti di berbero, gelez, somalo, tigrino, mutano denominazione rispettivamente in lingua e letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura tigrina. L'insegnamento di swahili e lingue bantu e scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu.
L'art. 37, relativo al corso di laurea in filosofia e storia dell'Europa orientale, è modificato nel senso che, per l'indirizzo slavo, nell'insegnamento fondamentale di storia di una lingua slava: russa, polacca, ceca, croata, slovena, serbo-croata, bulgara, viene soppressa la parola "russa" mentre viene aggiunto l'insegnamento fondamentale di storia della lingua russa.
Nello stesso articolo, l'insegnamento fondamentale di etnologia, per l'indirizzo finno-ugrico, cambia denominazione in folclore dei popoli dell'Europa orientale.
Inoltre, l'insegnamento complementare di storia della lingua russa è soppresso.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
storia bizantina;
storia della Polonia e dei Paesi baltici;
storia dell'Europa centrale;
storia del sud-est europeo;
storia delle Chiese e dei movimenti religiosi nell'Europa orientale;
storia dell'arte moderna nell'Europa orientale;
storia della lingua ungherese;
storia della lingua finlandese;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale.
L'art. 50, relativo alla scuola orientale, è soppresso e sostituito dal seguente:

Sono titoli di ammissione le lauree in lingue e civiltà orientali, lettere, lingue e letterature straniere moderne, filosofia, storia, scienze politiche - indirizzo Asia e Africa, scienze politiche - indirizzo Europa orientale, nonché le lauree rilasciate dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e inoltre quelle lauree di ogni altro tipo che il consiglio della scuola riterrà valide sulla base del curriculum degli studi seguiti dal singolo richiedente.
Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti della scuola orientale di perfezionamento, l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letterature swahili e lingue e letterature bantu, mentre l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua e letteratura berbera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978

Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 189