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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1204

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia presso le facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 1

Art. 197. - Presso gli istituti di psicologia della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è istituita la scuola di specializzazione in psicologia la quale è articolata nei seguenti indirizzi:
a) medico;
b) differenziale e scolastico;
c) industriale e del lavoro;
d) sociale.
Art. 198. - La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 214, né è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi.
Art. 199. - La scuola conferisce il diploma di specialista in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.
Art. 200. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono:
a) per l'indirizzo medico la laurea in medicina e chirurgia;
b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.
Art. 201. - Nella domanda di ammissione alla scuola deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola ed indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 212, il consiglio procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.
Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.
Art. 202. - Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze;
l'attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle venti settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:
a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopraindicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;
b) insegnamenti specifici peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 197 e nel successivo art. 203; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;
c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti a) e b) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.
Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola nel manifesto programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b).
Art. 203. - Gli insegnamenti di cui al punto a) sono:
psicologia generale (comprendente anche la metodologia generale, le teorie della personalità, la psicologia differenziale);
metodologia statistica e psicometria (I);
psicologia dell'età evolutiva (I);
psicologia sociale (I);
tecniche psicodiagnostiche;
psicologia dinamica.
Gli insegnamenti di cui al punto b) sono:
Per l'indirizzo medico:
1) psicologia dello sviluppo;
2) psicofisiologia;
3) psicofarmacologia;
4) psicopatologia e neuropsichiatria;
5) medicina psicosomatica;
6) psicologia clinica;
7) psicoterapia;
8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria;
9) igiene mentale.
Per l'indirizzo differenziale e scolastico:
1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) psicologia dell'età evolutiva (II);
3) pedagogia;
4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
5) psicologia pedagogica (comprendente anche la docimologia, le tecniche di valutazione scolastica e le tecniche di intervento individuale e di gruppo);
6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva;
7) orientamento scolastico e professionale.
Per indirizzo industriale e del lavoro:
1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
3) psicologia del lavoro (comprendente anche la ergonomia, l'analisi e la valutazione delle mansioni e profili professionali, e la psicologia delle relazioni interpersonali nell'ambiente del lavoro);
4) psicologia del disadattamento lavorativo (comprendente anche il riadattamento professionale del minorato);
5) analisi motivazionale;
6) orientamento scolastico e professionale;
7) metodologia statistica e psicometria (II).
Per l'indirizzo sociale:
1) antropologia culturale;
2) psicologia della comunicazione (comprendente anche la psicologia del linguaggio);
3) psicologia sociale (II);
4) sociologia;
5) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale;
6) dinamiche del gruppo;
7) ricerca motivazionale;
8) tecniche di studio dell'opinione pubblica;
9) patologia e controllo sociale.
Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.
Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 212, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.
L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 212.
Art. 204. - Gli esami sono di profitto e di diploma.
Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve avere frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esami dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed avere effettuato esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove stabilite dal consiglio di scuola.
Art. 205. - La scuola è retta da un direttore e da un vicedirettore, nominati ogni triennio dal rettore, su proposta dei consigli di facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia fra i professori di ruolo di psicologia nelle due facoltà; nell'assegnazione delle due cariche dovranno essere rappresentate le due facoltà.
Art. 206. - I docenti della scuola sono scelti fra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzandi in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.
Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola, e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e delle facoltà.
Art. 207. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vicedirettore che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.
Su proposta del direttore, sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso; ala relativa nomina provvede il rettore.
Art. 208. - Spetta al consiglio della scuola:
1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;
2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale dopo l'approvazione della facoltà;
3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc., e il diario e modalità degli esami, sia di profitto, che di diploma e la composizione delle relative commissioni;
4) stabilire le eventuali prove pratiche da fare sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;
5) riferire sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 214), determinandone gli eventuali obblighi di frequenza ed esame;
6) determinare il numero massimo (in ogni anno non superiore a venticinque) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso. Il numero massimo degli allievi frequentanti nello stesso anno i tre corsi potrà raggiungere i settantacinque, in relazione alle disponibilità di attrezzature ed aule fornite dall'istituto di psicologia della facoltà di lettere e dall'istituto di psicologia della facoltà medica;
7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2 dell'art. 201 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui allo stesso comma dell'art. 201, nonché le modalità dei rispettivi concorsi o prova.
Art. 209. - Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.
Art. 210. - Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, sopratasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.
Art. 211. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi generali nella misura stabilita nel vigente statuto.
La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti fruiscono durante il corso di studi è fissata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il parere dei consigli delle facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola.
Art. 212. - Il direttore della scuola - di concerto con il vicedirettore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola - compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione delle facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione.
Nel manifesto viene specificato:
1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;
2) il numero massimo (in ogni anno non superiore a venticinque) ed eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;
3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;
4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola conformemente al comma 2 dell'art. 201;
5) l'ordine degli studi, coll'indicazione:
a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 203 in più rami distinti, ai fini dello insegnamento e degli esami di profitto;
b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;
c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;
d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;
e) dei docenti, per ciascun insegnamento, ed anno di corso;
6) le modalità e condizioni degli esami di profitto e di diploma;
7) le tasse, le sopratasse e i contributi generali o speciali dovuti dagli allievi.
Art. 213. - L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme, sia per i singoli indirizzi.
Art. 214. - È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro.
L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinata alle condizioni previste dall'art. 213, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.
Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978

Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 273