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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1175

Esecuzione dell'Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia pagherà alla Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti idrici di Fontefredda e Moncorona situati in territorio jugoslavo, concluso ad Udine fra l'Italia e la Jugoslavia il 3 febbraio 1949.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-4-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia pagherà alla Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti idrici di Fontefredda e Moncorona situati in territorio jugoslavo, concluso ad Udine, fra l'Italia e la Jugoslavia il 3 febbraio 1949.