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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (12G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  6-5-2023
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora è nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012;

Sulla

proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Decreta:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto, sono denominati:
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
b) «Garante»: l' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unità di livello dirigenziale
((...))
generale di cui all'articolo 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.
((g-bis) «Aree»: unità organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unità organizzativa di livello non dirigenziale))
.