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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1825

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-6-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166, e modificato con legge 10 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2050; 15 aprile 1942, n. 423; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194 e 13 marzo 1950, n. 283;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno-1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano approvato e modificato con i decreti succitati, e così ulteriormente modificato: all'art. 22, dopo il comma nono, è aggiunta la seguente disposizione:
"Lo studente deve includere l'insegnamento di "clinica ortopedica" fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea".
L'art. 23, è abrogato.

TITOLO VI
Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli attuali articoli dal n. 24 al n. 45 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 24. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le seguenti lauree:
in chimica industriale;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche.
Art. 25. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale e di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.
Biennio di studi propedeutici:
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.
Triennio di studi di applicazione:
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
Sono insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
6. Chimica organica industriale.
7. Elettrochimica.
8. Siderurgia e metallurgia.
I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica, possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).
Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
All'atto della iscrizione al primo anno del triennio di applicazione, lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.
La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.
I laureati in chimica potranno essere ammessi al 4° anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:
1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
L'esame di fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al 4° anno di corso per la laurea in chimica industriale.
Art. 26. - Norme per il biennio di studi propedeutici.
L'insegnamento di istituzioni di matematiche e le esercitazioni relative comportano rispettivamente un esame alla fine di ogni anno di corso. L'esame di esercitazioni di matematiche consta di una prova scritta.
Per l'ammissione all'esame di istituzioni di matematiche lo studente deve aver superato quello di esercitazioni dell'anno di corso relativo.
L'insegnamento di chimica generale ed inorganica comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.
L'insegnamento di chimica organica comporta un colloquio alla fine del primo anno e l'esame alla fine del secondo anno.
L'insegnamento di fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di fisica sperimentale lo studente dovrà aver superato quello di esercitazioni di fisica sperimentale.
Gli esami delle esercitazioni di preparazioni chimiche, analisi chimica qualitativa e fisica sperimentale consteranno di due prove: pratica e scritta.
Art. 27. - Norme per il triennio di applicazione.
L'insegnamento di chimica fisica e le esercitazioni relative comportano in esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di chimica fisica, lo studente deve aver superato quello delle esercitazioni dell'anno di corso relativo. Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive.
L'insegnamento di impianti industriali chimici comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.
Gli esami delle esercitazioni di analisi chimica quantitativa, chimica fisica e chimica industriale constano di due prove: pratica e scritta.
Art. 28. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente; inoltre, nella presentazione e discussione di uno studio e di un progetto di impianto riguardante l'industria chimica. È preceduto da una prova pratica e scritta su temi tratti dagli insegnamenti di applicazioni chimiche fondamentali del corso di laurea.
Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica e di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed organica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.
Sono insegnamenti complementari:
1. Geodesia.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Meccanica superiore.
4. Spettroscopia.
5. Radioattività.
6. Fisica terrestre.
7. Termologia.
8. Onde elettromagnetiche.
9. Meccanica statistica.
10. Elettrologia.
11. Ottica.
12. Acustica.
L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.
Non potranno sostenere gli esami di fisica teorica e di fisica superiore gli studenti che non abbiano superato l'esame di fisica sperimentale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
L'art. 30 è abrogato.
Art. 31. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso una delle cattedre della Facoltà; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti fisici sperimentali e fondamentali del corso di laurea.
Art. 32. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Geometria differenziale.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Meccanica superiore.
11. Astronomia.
12. Geodesia.
Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti.
L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
L'art. 33 è abrogato.
Art. 34. - La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Geometria differenziale.
7. Geometria superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Fisica matematica.
10. Fisica tecnica.
11. Elettrotecnica.
12. Astronomia.
13. Geodesia.
14. Mineralogia.
15. Spettroscopia.
16. Meccanica statistica.
Per gli insegnamenti di analisi matematica, di geometria analitica e geometria descrittiva e di fisica sperimentale e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
Non potranno sostenere gli esami di fisica teorica e di fisica superiore gli studenti che non abbiano superato l'esame di fisica sperimentale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 35. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomenti riguardanti le discipline fisiche e matematiche del corso di laurea, ed e preceduto da una prova pratica, su temi tratti dagli insegnamenti fisici e matematici fondamentali del corso di laurea.
L'art. 36 è abrogato.
Art. 37. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica.
2. Chimica biologica.
3. Antropologia.
4. Paleontologia.
5. Patologia vegetale.
6. Genetica.
7. Geografia fisica.
8. Petrografia.
9. Igiene.
11. Idrobiologia e pescicoltura.
12. Istologia ed embriologia.
13. Fisiologia vegetale.
14. Entomologia agraria.
15. Fisica terrestre e climatologia.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 38. - L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno; il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica.
Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.
Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di zoologia, mineralogia, chimica organica, gli studenti che non abbiano superato gli esami di "istituzione di matematiche" "chimica generale ed inorganica" "anatomia umana" e "fisica".
Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di anatomia comparata e fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica.
Non potranno presentarsi a sostenere l'esame di geologia gli studenti che non abbiano superato l'esame di mineralogia.
Art. 39. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline naturalistiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente, e nella discussione di una tesina su argomento di scienze biologiche oppure abiologiche, a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il secondo o il primo indirizzo; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.
Art. 40. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganici.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1. Genetica.
2. Fisiologia vegetale.
3. Idrobiologia e pescicoltura.
4. Patologia generale.
5. Microbiologia.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
Art. 41. - L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica.
Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.
Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di chimica organica, zoologia, istologia ed embriologia gli studenti che non abbiano superato gli esami di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, anatomia umana.
Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di: anatomia comparata, chimica biologica, fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica organica.
Art. 42. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline biologiche del corso di laurea, nella presentazione e discussione di una sottotesi su argomento parimenti biologico svolto in un istituto diverso da quello della tesi. È preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.
Art. 43. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terreste.
12. Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica organica.
2. Astronomia.
3. Zoologia.
4. Botanica.
5. Antropologia.
6. Geodesia.
7. Chimica fisica.
8. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (bienniale).
9. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
10. Statistica.
11. Etnologia.
12. Geochimica.
Gli insegnamenti di botanica e di zoologia devono avere indirizzo biogeografico.
Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Deve inoltre aver frequentato un corso di esercitazioni estive pratiche sul terreno.
Art. 44. - Non possono iscriversi agli esami di fisica (II) e di fisica terrestre gli studenti che non abbiano superato l'esame di istituzioni matematiche.
Non possono iscriversi all'esame di mineralogia gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica.
Non possono iscriversi all'esame di petrografia gli studenti che non abbiano superato l'esame di mineralogia.
Non possono iscriversi all'esame di geologia gli studenti che non abbiano superato gli esami di mineralogia, petrografia e paleontologia.
Non possono iscriversi all'esame di geologia applicata gli studenti che non abbiano superato l'esame di geologia.
Non possono iscriversi all'esame di fisica terrestre gli studenti che non abbiano superato l'esame di fisica (II).
Art. 45. - L'esame di laurea consiste nella dissertazione scritta riguardante ricerche sul terreno e di laboratorio riferentesi alle discipline geo-mineralogiche del corso di laurea eseguite presso uno degli istituti frequentati dallo studente; nella presentazione e discussione di una sottotesi sperimentale su argomento di scienze geologiche, mineralogiche e geofisiche da eseguirsi in un istituto diverso da quello nel quale viene effettuata la tesi di laurea; è preceduto da un tirocinio pratico, della durata di almeno due settimane, da eseguirsi presso una miniera, una cava, un cantiere di trivellazioni, un laboratorio geotecnico o geofisico e similari al termine del quale dovrà essere presentata relazione scritta.
Dopo l'attuale art. 74, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento per archivisti paleografi e bibliotecari.

Art. 75. È istituita presso l'Università di Milano e annessa alla Facoltà di lettere una Scuola di perfezionamento per archivisti paleografi e bibliotecari, la quale ha il duplice indirizzo di fornire le cognizioni culturali necessarie a chi intende dedicarsi alle carriere degli archivi e delle biblioteche pubbliche.
Art. 76. - La Scuola è diretta dal professore titolare della cattedra di paleografia e diplomatica.
Art. 77. - La Scuola e della durata di due anni e possono esservi ammessi i laureati in lettere o in giurisprudenza: possono essere ammessi anche i laureati in scienze politiche purché siano provvisti del diploma di maturità classica.
Art. 78. - Le domande d'iscrizione alla Scuola debbono essere dirette al rettore in carta legale e corredate del certificato di nascita legalizzato, del certificato di laurea da cui risultino gli esami superati, delle quietanze dei prescritti versamenti e di due fotografie.
I laureati dell'Università degli studi di Milano sono dispensati dal presentare i certificati di nascita e di laurea, ma debbono nuovamente depositare il diploma di maturità classica, qualora lo abbiano ritirato dopo la laurea. Coloro che, avendone diritto, aspirino alla dispensa per merito, debbono produrre istanza al rettore, corredandola dei documenti prescritti.
L'indirizzo prescelto deve essere dichiarato all'atto della iscrizione.
Art. 79. - Le materie d'insegnamento per l'indirizzo che conduce al diploma di archivista paleografo sono:
1. Paleografia latina e diplomatica (biennale).
2. Archivistica (biennale), con esercitazioni pratiche.
3. Istituzioni politiche medioevali.
4. Scienze sussidiarie della storia.
5. Storia medioevale.
6. Storia del diritto italiano.
Le materie d'insegnamento per l'indirizzo che conduce al diploma di bibliotecario sono:
1. Paleografia latina e diplomatica (biennale).
2. Biblioteconomia e bibliografia (biennale), con esercitazioni pratiche.
3. Scienze sussidiarie della storia.
4. Filologia romanza.
5. Storia della lingua italiana.
6. Storia dell'arte medioevale moderna.
Art. 80. - Gli esami biennali si fanno al termine del secondo anno.
L'esame di paleografia e diplomatica consta di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste nella trascrizione e illustrazione di un testo latino medioevale, documentario per gli allievi archivisti, librario per gli allievi bibliotecari.
La prova orale verte, oltre che sulla materia del corso, sulla lettura e illustrazione estemporanea di testi documentari e letterari medioevali.
Le esercitazioni pratiche consistono in lavori di ordinamento inventariazione, catalogazione, registrazione, ecc. Quelle di archivistica si faranno presso un archivio pubblico e quelle di biblioteconomia presso una biblioteca pubblica, designati dal professore della rispettiva materia d'accordo col direttore della Scuola.
L'allievo presenterà una relazione scritta sul lavoro eseguito.
Art. 81. - Possono essere ammessi all'esame di diploma gli allievi che abbiano seguito i corsi e superato gli esami nelle materie proprie dell'indirizzo prescelto, e che abbiano presentato una relazione scritta sulla esercitazione compiuta. Agli effetti dell'esame di diploma saranno ritenuti validi gli esami sostenuti nelle rispettive materie durante gli studi universitari.
Art. 82. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema di archivistica o di biblioteconomia a seconda dell'indirizzo prescelto.
Art. 83. - Le commissioni degli esami speciali sono costituite da tre membri, dei quali due almeno professori del corso.
La commissione per l'esame di diploma si compone di cinque membri, cioè del direttore del corso e di altri quattro professori scelti dal preside della Facoltà di lettere preferibilmente tra gli insegnanti della Scuola.
Art. 84. - All'allievo di ciascun indirizzo che avrà ottenuto il miglior risultato nell'esame di diploma potrà essere conferito un premio da stabilirsi anno per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 20. - FRASCA