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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1804

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-5-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 918 e 28 aprile 1951, n. 769;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 21 novembre 1950, n. 918;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 1. - All'elenco delle Facoltà, è aggiunto quanto appresso:
n. 5) Facoltà di agraria.
Dopo l'attuale art. 37, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
"Ordinamento della Facoltà di agraria".
Art. 38. - La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.
Art. 39. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di anni quattro, divisi in due bienni.
Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica o scientifica ed il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Art. 40. - Gli insegnamenti per la laurea in scienze agrarie sono i seguenti:
Fondamentali del 1° biennio:
1) Botanica generale;
2) Botanica sistematica;
3) Zoologia generale;
4) Entomologia agraria;
5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
6) Zoognostica;
7) Mineralogia e geologia;
8) Chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica;
9) Chimica organica;
10) Matematica;
11) Fisica;
12) Principi di economia politica e di statistica.
Fondamentali del 2° biennio:
1) Patologia vegetale;
2) Chimica agraria (biennale);
3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
4) Coltivazioni arboree;
5) Zootecnica generale;
6) Zootecnica speciale;
7) Economia e politica agraria (biennale);
8) Estimo rurale e contabilità;
9) Microbiologia agraria e tecnica;
10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
13) Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.
Insegnamenti complementari:
1) Genetica;
2) Viticoltura (semestrale);
3) Orticoltura e floricoltura (semestrale);
4) Alpicoltura e selvicoltura;
5) Olivicoltura (semestrale);
6) Zoocolture (avi, api, bachi, coniglicoltura);
7) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
8) Diritto agrario;
9) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);
10) Igiene zootecnica.
L'insegnamento di zoologia generale può essere comune con quello di biologia e zoologia generale della laurea in medicina e chirurgia.
Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli, esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.
Gli insegnamenti biennali di agronomia generale e coltivazioni erbacee, di chimica agraria e di economia e politica agraria comportano un solo esame alla fine del biennio.
Art. 41. - Tutti gli insegnamenti oltre alle lezioni, alle dimostrazioni pratiche ed agli esercizi di laboratorio, comportano visite di istruzione ed escursioni.
Art. 42. - Per l'ammissione agli esami sottoindicati gli studenti dovranno attenersi alle seguenti norme:
L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica.
L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica.
L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di chimica organica.
L'esame di zoologia generale deve precedere quello di entomologia agraria.
L'esame di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.
L'esame di topografia e costruzioni rurali deve precedere quello di idraulica agraria.
Art. 43. - I giovani forniti di altra laurea o diploma, che aspirino al conseguimento della laurea in scienze agrarie non possono essere ammessi ad un corso superiore al secondo.
Art. 44. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari, se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.
Lo studente è tenuto inoltre a superare una prova pratica sulle discipline di indole professionale.
Art. 45. - L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento scelto col benestare del professore di una delle discipline comprese nel programma d'insegnamento;
b) nello svolgimento di due tesi orali su materie diverse da quella della tesi scritta, sempre però di indole tecnica ed applicativa.
La dissertazione scritta in triplice esemplare con i titoli delle due tesi orali, scelte da ciascun candidato, dovrà essere presentata alla Segreteria della Facoltà un mese prima della data dell'esame di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 4. - FRASCA