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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438

Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1998, n. 26 (in G.U. 20/02/1998, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1999)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  23-12-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate per la lotta alla droga, stabiliscano il differimento del termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio delle somme, non impegnate ed esistenti al 31 dicembre 1997, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati." sono sostituite dalle seguenti: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.".