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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1774

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-4-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle
autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di agraria che rilascia la laurea in scienze agrarie.
Alla predetta Facoltà di agraria sono assegnati sei posti di
professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1. Le tasse relative sono determinate nell'annessa tabella n. 4.
I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta
sono modificati come appresso:
Art. 2. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
L'Università cattolica è costituita dalla Facoltà di
giurisprudenza;
dalla Facoltà di scienze politiche;
dalla Facoltà di economia e commercio;
dalla Facoltà di lettere e filosofia;
dalla Facoltà di magistero;
dalla Facoltà di agraria.

CAPO III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
SEZIONE I
La dicitura: "Disposizioni commi alle cinque Facoltà" è
modificata nel modo seguente: "Disposizioni comuni alle sei Facoltà".
Art. 5. - È sostituito dal seguente:
Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:
nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze
politiche;
nella Facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio;
nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;
nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
nella Facoltà di agraria: la laurea in scienze agrarie;
nella Scuola di statistica: il diploma di statistica.
Dopo l'attuale art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione della Facoltà di agraria, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Parte di provvedimento in formato grafico