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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 1455

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Sola Forni Gazzaniga", con sede in Stradella.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-6-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 23 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Sola Forni Gazzaniga" di Stradella, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1965, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1966;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Sola Forni Gazzaniga", con sede in Stradella (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Pavia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Stradella;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 1 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1965, registro n. 15 Interno, foglio n. 123, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 27 Interno, foglio n. 268.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971.

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 43. - VALENTINI