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REGIO DECRETO 23 dicembre 1877, n. 4244

Col quale è prorogato a tutto il 1878 il termine per la regolarizzazione del fondo di cassa degli agenti delle riscossioni. (077U4244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1878
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-1-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 4 settembre 1870, n. 5852, con cui fu approvato il regolamento per la esecuzione della detta legge;
Visti gli altri Nostri decreti 27 novembre 1872, n. 1099 (Serie 2ª); 24 gennaio 1874, n. 1786 (Serie 2ª); 17 gennaio 1875, n. 2342 (Serie 2ª), e 20 gennaio 1876, numero 2937 (Serie 2ª);
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'ultimo capoverso dell'articolo 688 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, stato modificato coi nostri decreti 27 novembre 1872, n. 1099 (Serie 2ª); 24 gennaio 1874, n. 1786 (Serie 2ª); 17 gennaio 1875, n. 2342 (Serie 2ª), e 20 gennaio 1876, n. 2937 (Serie 2ª), è sostituito il seguente:

« Le regolarizzazioni ed i rimborsi saranno ultimati a cura delle rispettive amministrazioni centrali e secondo le norme e discipline analoghe, entro l'anno 1878. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.