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REGIO DECRETO 13 dicembre 1877, n. 4198

Che separa i comuni di San Salvatore Telesino e Castelvenere dalla sezione elettorale di Guardia San Framondi, e li costituisce in sezione distinta del collegio di Caiazzo, con la sede a San Salvatore Telesino. (077U4198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1878
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-1-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;
Vedute le istanze dei comuni di San Salvatore Telesino e Castelvenere ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale di Caiazzo, n. 387, separatamente da quella del collegio stesso, detta di Guardia San Framondi, cui furono sino ad ora uniti;
Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;
Udito il consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico

I comuni di San Salvatore Telesino e Castelvenere sono separati dalla sezione elettorale di Guardia San Framondi, e formeranno una sezione distinta del collegio elettorale di Caiazzo, colla sede a San Salvatore Telesino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 13 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 dicembre 1877

Reg. 93 Atti del Governo a f. 109. G. Crodara Visconti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.

G. NICOTERA.