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REGIO DECRETO 13 dicembre 1891, n. CCCCXXIV (424)

Che modifica l'ultimo capoverso dell'articolo 24 dello statuto organico della cassa di risparmio di Isernia. (9100424R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1892
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-1-1892

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni prese dal consiglio comunale di Isernia nelle sedute dei giorni 30 maggio, 25 luglio e 22 agosto 1891 in ordine alla riforma dell'art. 24 dello statuto organico della cassa di risparmio del luogo;
Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'ultimo capoverso dell'art. 24 dello statuto organico della cassa di risparmio di Isernia così concepito:

«I versamenti non potranno essere inferiori ad una lira né superiori a lire 300 per ciascun giorno» è sostituito il seguente: «I versamenti sopra ogni libretto non potranno essere inferiori ad una lira né superiori a lire 1,000 per ciascun giorno.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1891.

Reg. 182. Atti del Governo a f. 155. Mandillo.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris.

B. Chimirri.