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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233

Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12G0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2012
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  15-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra la citata Agenzia e l'Autorità giudiziaria;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, emanato in attuazione dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Sistema informativo dell'Agenzia
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo può cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonché con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario:
«Art. 49 (Regolamento). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 47.».
«Art. 113(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).
- 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'art. 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L'Agenzia è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 24 febbraio 1997, n. 73 (Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1997, n. 73.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».