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LEGGE 12 luglio 2011, n. 135

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. (11G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2011
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  11-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
1. Al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau è assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e di 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.