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DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1947, n. 1884

Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  13-1-1949

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 480, concernente disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, riguardante l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e il temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, è modificato come segue:
"Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.
Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, può emanare in virtù dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856.
Agli effetti di quanto è previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172".