stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 562

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-1-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


(Delega al Governo).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;
b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza è prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;
f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f) i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi già espletati da non oltre un triennio.
Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- I titoli III, IV e V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recano, rispettivamente: "Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici"; "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata"; "Degli stranieri".
- Il testo vigente degli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 126, 127, 128, 133, 134, 135, comma 3, 138, 139, 140 e 151 del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:
"Art. 68. - Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo o sale pubbliche di audizioni.
Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 69. - Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto".
"Art. 70. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali".
"Art. 73. - Non possono darsi o recitarsi in pubblico, opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretario può sentire il parere di una Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro e composta:
c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;
d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;
e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6 del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso".
"Art. 85. - È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila".
"Art. 88. - Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.
Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse".
"Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti".
"Art. 102. - È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenza o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente".
"Art. 105. - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio 'assenziò.
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica".
"Art. 106. - Con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione nelle bevande alcooliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio".
"Art. 107. - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto sentito il Consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito".
"Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Per gli stranieri è sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.
Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal codice penale".
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
"Art. 112. - È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare; allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.
È pure vietato far commercio, anche se clandestino degli oggetti predetti, o distribuirli o esporli pubblicamente".
"Art. 114. - È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o, a procurare l'aborto.
È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.
È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti".
"Art. 117. - Nei comuni, in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà.
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.
Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.
È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse".
"Art. 119. - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carte di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato".
"Art. 126. - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".
"Art. 127. - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana".
"Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
"Art. 133. - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse".
"Art. 134. - Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale".
"Art. 135. - I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto".
"Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale; 6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto". "Art. 139. - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria". "Art. 140. - I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milioneduecentomila". "Art. 151. - Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due a sei mesi. Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso".
Note all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo vigente degli articoli 8, 9, 15, 59 e 60 del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente: "Art.
8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l'autorizzazione". "Art. 9. - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse". "Art. 15. - Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti a essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire ventimila. L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto". "Art. 59. - È vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento". "Art. 60. - Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto". - Il testo dell'art. 650 del codice penale è il seguente: "Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila". L'entità dell'ammenda, originariamente fissata fino a L. 2.000 è stata aumentata nella misura riportata nel testo per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 66 del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:
"Art. 66. - L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
- Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente: "Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie). - L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".