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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 1045

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-5-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 83, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta (tesi) da presentarsi in segreteria in triplice copia, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta di laurea.
L'art. 91, relativo alle norme comuni per l'esame di laurea in chimica, scienze naturali e scienze geologiche, è soppresso.
L'art. 102, relativo al seminario di studi chimici, è modificato nel senso che il punto contrassegnato con il punto 2) è abrogato e sostituito dal seguente:
2) promuovere e facilitare la collaborazione fra i vari istituti chimici, sia in campo scientifico che didattico, mettendo a disposizione degli stessi servizi, apparecchiature ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
L'art. 103, relativo al suddetto seminario di studi chimici è abrogato e sostituito dal seguente:
Organo direttivo del seminario di studi chimici è un comitato nominato dalla facoltà, costituito da:
a) tutti i direttori degli istituti chimici della facoltà di scienze;
b) un rappresentante (professore ufficiale) per ciascuno degli istituti chimici eletto da tutto il personale (docente e ricercatore) che fa capo all'istituto;
c) i direttori degli organi di ricerca extra-universitari operanti nell'ambito degli istituti chimici;
d) un rappresentante del personale non docente eletto fra tutto il personale (non docente) degli istituti che afferiscono al seminario.
Il comitato direttivo può cooptare professori ufficiali di materie chimiche anche di altre facoltà.
Questi vengono in tal modo a far parte del comitato direttivo a parità di diritto.
I rappresentanti eletti e i membri cooptanti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il comitato nomina nel suo seno un direttore del seminario che durerà in carica due anni accademici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 27