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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 418

Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

note: Entrata in vigore della legge: 17/01/1991
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988, un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti.
3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".