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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 500

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonchè l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 33 (in G.U. 28/02/2000, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2000)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal:  29-2-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che dal 1o gennaio 2000 consente lo smaltimento in discarica dei soli rifiuti inerti e dei rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;
Vista la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che disciplina tempi, modalità e condizioni per lo smaltimento in discarica di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante disposizioni in materia di smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999 gli apparecchi contenenti PCB e le quantità di PCB detenuti;
Considerato che il divieto di smaltire in discarica rifiuti diversi dai rifiuti inerti e dai rifiuti che residuano da attività di riciclaggio, recupero e smaltimento previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a far tempo dal 1o gennaio 2000, determina una situazione di emergenza in quanto i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dal medesimo decreto legislativo sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica risulta tuttora insuffiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale;
Considerata altresì l'esigenza di disciplinare lo smaltimento in discarica dei rifiuti in conformità alla direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci;
Considerato che la comunicazione di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti da effettuare entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presuppone l'individuazione delle metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle necessarie analisi sui PCB, ma che tuttora non sono state fornite opportune indicazioni da parte degli organismi europei di normalizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di evitare difficoltà nella gestione dei rifiuti e prevenire rischi per la salute e per l'ambiente, nonché di rendere possibili le analisi sui PCB e la relativa comunicazione da parte dei soggetti obbligati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in tema di destinazione di risorse finanziarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, per evitare la perdita di tali risorse necessarie per il conseguimento di rilevanti finalità ambientali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine del 1 gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato
(( sino alla data di entrata in vigore ))
del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità,termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.