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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2002, n. 202

Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-10-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 94 del 1997, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55 ed in applicazione delle disposizioni che regolano le competenze delle diverse Amministrazioni;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;";
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo;";
c) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati;";
d) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale.
Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.";
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis) alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.";
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato) è il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni "Ministero del tesoro e "Ministro del tesoro e "Ministero del bilancio e della programmazione economnica e "Ministro del bilancio e della programmazione economica sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programnmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.
8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.".
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1997, n. 293.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) è il seguente:
"Art. 4 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse.
Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;
b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi;
c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;
d) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni;
e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programnma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;
f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;
h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attività di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
i) provvede in materia di gestione della mobilità interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza.
2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto anche dell'attività e delle funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza.
3. È soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94) è il seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;
b) Servizio per la programmazione negoziata: provvede, in generale, nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare, nella promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;
c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
e) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; allo studio e all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, nonché alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica;
e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.
2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.
3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 (Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) è il seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). - 1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati. ".
- Il testo degli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.".
"Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;
e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.".
"Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.".
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1-3 (Omissis).
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attività produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanità;
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
Nota all'art. 1:
- Il nuovo testo dell'art. 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154/1998 (si veda in nota alle premesse), a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). - 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo.
Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo.
Documentaristica storica sulle politiche di sviluppo;
c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità revisionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati;
e-bis) servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale; analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali e immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.
1-bis. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.
2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.
3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.".