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LEGGE 13 dicembre 1991, n. 397

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-12-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, riguardante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, è stato prorogato al 28 luglio 1991 dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12; successivamente lo stesso termine è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 1, comma 3, della legge 28 giugno 1991, n. 215, ed è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992 dalla presente legge.