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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 265

Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2008
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-2-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del Regio Esercito;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Considerata l'esigenza, tenuto anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della Guardia di finanza, di apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui documenti matricolari, adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 19 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti
1. Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico.
2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 6.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- La legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1962, n. 329.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, abrogato dal presente decreto, reca «Nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1972, n. 330;
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192;
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
«Art. 2. - (Ministeri).
1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'università e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attività culturali;
18) Ministero della solidarietà sociale.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, è il seguente:
«Art. 1 (Natura e dipendenza). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114;
- Il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, è il seguente:
«Art. 154 (Compiti). - (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».