stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2013.
Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
    APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E
    2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA
    DIRETTIVA 2011/94/UE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21
    NOVEMBRE 2005, N. 286, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 22
    DICEMBRE 2008, N. 214, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
    2003/59/CE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE
    PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL
    TRASPORTO DI COSE O DI PASSEGGERI
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  • ULTERIORI DIPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
    PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA EMESSI NEI CONFRONTI DI
    TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO
  • 23
  • 24
  • 25
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;
Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato I;
Vista, altresì, la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di patenti 91/439/CEE, erano facoltative;
Considerato, altresì, che la nuova direttiva 2006/126/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettere g), secondo alinea, e k), secondo alinea, fa espressamente salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al più volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, sì da conformarle a quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6, 2, comma 1, lettere b) ed f) e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono i informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
(Omissis);
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
(Omissis);
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;».

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/ CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/ 426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/ CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/ 28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- La direttiva 2011/94/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L. 314.
- La direttiva 2006/126/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L. 403.
- La direttiva 2003/59/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226.
- Il regolamento (CEE) 3820/85 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
- La direttiva 91/439/CEE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 agosto 1991, n. L 237.
- La direttiva 76/914/CEE è pubblicata nella GU.U.E. 29 dicembre 1976, n. L 357.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11.
- Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Modifiche all'art. 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). - 1. All'art. 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'art. 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.";
a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1";
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) al comma 3, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12, chiunque", ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.".».