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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1055

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-5-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in psicologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 221. - Presso le facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è istituita la scuola di specializzazione in psicologia. La scuola ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro; essa usufruisce delle attrezzature di questo istituto e di quello di psicologia della facoltà di lettere e filosofia.
Il funzionamento della scuola si realizza sulla base di un piano concordato ogni triennio fra la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di lettere e filosofia.
La scuola - pur nella sua unità, assicurata da insegnamenti comuni - è articolata nei seguenti indirizzi:
a) medico;
b) differenziale e scolastico;
c) industriale e del lavoro;
d) sociale.
Art. 222. - La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso, né è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.
Art. 223. - La scuola conferisce il diploma di specialista in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo, in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.
Art. 224. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono:
a) per l'indirizzo medico, la laurea in medicina e chirurgia;
b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una Università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.
Art. 225. - Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.
Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 236, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.
Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.
Art. 226. - Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. L'attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:
a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;
b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 221 e nel successivo art. 227; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;
c) insegnamenti integrativi.
Gli insegnamenti di cui ai punti a) e b) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.
Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b).
Art. 227. - Gli insegnamenti comuni di cui al punto a) dell'articolo precedente sono:
1) metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale I, II e III anno);
2) metodologia statistica generale e psicometria (annuale I anno);
3) psicologia generale (triennale I, II e III anno);
4) teorie della personalità (biennale I e II anno);
5) psicologia dinamica (annuale II anno);
6) psicologia differenziale (annuale I anno);
7) psicologia sociale (biennale I e II anno);
8) tecniche psicodiagnostiche (biennale I e II anno).
Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'art. 227 sono:
A) Per l'indirizzo medico:
1) psicologia dello sviluppo (biennale I e II anno);
2) psicofisiologia (annuale I anno);
3) psicofarmacologia (annuale II anno);
4) psicopatologia e neuropsichiatria (biennale I e II anno);
5) medicina psicosomatica (annuale III anno);
6) psicologia clinica (biennale II e III anno);
7) psicoterapia (biennale II e III anno);
8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale III anno);
9) igiene mentale (annuale II anno).
B) Per l'indirizzo differenziale e scolastico:
1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale I e II anno);
2) psicologia dell'età evolutiva (triennale I, II e III anno);
3) pedagogia (annuale I anno);
4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale I anno);
5) psicologia pedagogica (annuale I anno);
6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale II anno);
7) docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale II anno);
8) tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale II e III anno);
9) orientamento scolastico e professionale (annuale III anno).
C) Per l'indirizzo industriale e del lavoro:
1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale I e II anno);
2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale I anno);
3) psicologia del lavoro (annuale I anno);
4) metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale II anno);
5) ergonomia (annuale I anno);
6) analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale II anno);
7) psicologia del disadattamento lavorativo (annuale III anno).
D) Per l'indirizzo sociale:
1) antropologia culturale (annuale I anno);
2) sociologia (annuale I anno);
3) psicologia della comunicazione (biennale I e II anno);
4) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale II anno);
5) ricerca motivazionale (annuale II anno);
6) psicologia sociale, corso avanzato (annuale III anno);
7) dinamiche di gruppo (annuale III anno);
8) tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale III anno);
9) patologia e controllo sociale (annuale III anno).
Gli insegnamenti integrativi (annuali) di cui al punto c) dell'art. 227 vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:
storia della psicologia;
filosofia della scienza;
cibernetica;
psicologia zoologica;
psicolinguistica;
organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica;
auxologia;
neuropsichiatria infantile;
pedagogia speciale e differenziale;
igiene generale;
medicina del lavoro;
legislazione sanitaria;
legislazione scolastica;
legislazione del lavoro;
deontologia professionale;
sessuologia;
psicogerontologia;
statistica economica;
psicologia della propaganda;
psicologia dello sport;
psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
filmologia;
istruzione programmata;
psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
infortunistica del lavoro;
psicologia economica.
Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.
Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 236, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola durante l'anno accademico.
La eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, sia ai fini dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 236.
Art. 228. - Gli esami sono di profitto e di diploma ed hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale.
Per essere ammessi agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.
Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 229. - Su proposta della facoltà di medicina e chirurgia e sentito il parere della facoltà di lettere e filosofia vengono nominati ogni triennio dal rettore:
il direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo di psicologia ovvero, su indicazione del titolare dell'insegnamento di psicologia, fra i professori di ruolo o fuori ruolo direttamente impegnati nella didattica della scuola;
il vice direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo o incaricati di psicologia.
Il direttore e il vice direttore dovranno essere scelti in modo da rappresentare la facoltà di medicina e la facoltà di lettere e filosofia.
Art. 230. - I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.
Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.
Art. 231. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede, dal vice direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.
Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 232. - Spetta al consiglio della scuola:
1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocinii, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;
2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione delle facoltà;
3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;
4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;
5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi della scuola di specializzazione in psicologia da una Università o facoltà ad un'altra e da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 238), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;
6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso;
7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma secondo dell'art. 225 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma terzo del medesimo art. 225, nonché le modalità dei rispettivi concorsi o prove.
Art. 233. - Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.
Art. 234. - Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti e da privati.
Art. 235. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, sentito il parere dei consigli della facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia e del consiglio della scuola.
Art. 236. - Il direttore della scuola - sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola - compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione delle facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia, sarà reso di pubblica ragione.
Nel manifesto viene specificato:
1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;
2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;
3) le modalità di concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;
4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 225;
5) l'ordine degli studi con l'indicazione:
a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 227 in più rami distinti, ai fini dello insegnamento e degli esami di profitto;
b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;
c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;
d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;
e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;
6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;
7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.
Art. 237. - L'inclusione della scuola nello statuto dell'Università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.
Art. 238. - È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro.
L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 237, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.
Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazioni dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.
Art. 239 - Norme transitorie. - All'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere, di concerto con il vice direttore, tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.
Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica, chirurgia plastica e fisioterapia:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 271. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Pavia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.
Art. 272. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 273. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia; è richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 274. - La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazioni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.
Art. 275. - Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 276. - L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.
Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace I;
4) anestesia in chirurgia toracica.
2° Anno:
1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace II.
3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I;
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardioangiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.
4° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma I;
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.
5° Anno:
1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma II;
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.
Art. 278. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.
La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 279. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.
Art. 280. - Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 281. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Pavia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.
Art. 282. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 283. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.
Art. 284. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 285. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 286. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 287. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori e inferiori, organi genitali;
patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);
anatomia e istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne;
anestesiologia e rianimazione: concetti generali;
patologia secondaria;
guarigione delle ferite;
principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);
trapianti I;
autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;
semeiologia del sistema nervoso periferico.
2° Anno:
anatomia chirurgica;
tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;
trapianti II;
omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);
tipizzazione dei tessuti;
utilizzazione clinica degli omoinnesti;
eteroinnesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
traumatologia dei tessuti molli;
traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;
shock emorragico;
shock traumatico;
shock da ustione;
malattia-ustione: fisiopatologia e clinica I.
3° Anno:
malattia-ustione: terapia medica e chirurgica II;
lesioni da raggi;
elementi di chirurgia addominale;
elementi di otorinolaringoiatria;
elementi di stomatologia;
elementi di ortopedia generale;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico I;
elementi di genetica.
4° Anno:
metodologia chirurgica differenziale;
malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
agenesie;
chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;
trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;
chirurgia d'urgenza;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico II.
5° Anno:
patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
elementi di chirurgia vascolare;
microchirurgia vascolare e nervosa;
elementi di criobiologia e crioterapia;
elementi di fisio-chinesiterapia;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.
Art. 288. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 289. - È fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di 30 sedute operatorie per anno; gli allievi del terzo, quarto e quinto anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di 50 interventi per anno.
Art. 290. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame fine sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 291. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in fisioterapia con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.
Art. 292. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 293. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a 30 (dieci allievi per anno di corso).
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Art. 294. - Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso.
Art. 295. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti o associazioni specialistiche per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti della scuola che facciano parte del personale di divisione di terapia fisica e riabilitazione di ospedali regionali e provinciali. Per questa categoria di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continua frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costruiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.).
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 296. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:
1° Anno:
principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).
2° Anno:
semeiotica e clinica delle motuolesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno);
semeiotica e clinica delle deformità e motolesioni ortopediche (come sopra);
massoterapia e terapia manuale;
cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
idroterapia e balnoterapia.
3° Anno:
elettroterapia, ed elettrologia;
terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.
Art. 297. - Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel secondo e nel terzo anno a seconda delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà:
elettromiografia;
cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
rieducazione respiratoria;
riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
psicologia e psicopatologia della riabilitazione;
medicina assicurativa;
rieducazione nei disturbi della vista;
climatoterapia;
problemi della riabilitazione geriatrica;
riqualificazione professionale.
Art. 298. Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Art. 299. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con le seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una sola volta). . . . L. 5.000 libretto e tessera (come sopra). . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa di iscrizione (in due rate). . . . . . . . . . . . . L. 186.000 contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

L'ordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 697, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.
2° Anno:
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.
3° Anno:
neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.
4° Anno:
neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.
5° Anno:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 33