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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1235

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-12-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvar le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 si inseriscono, con conseguente spostamento degli articoli successivi, le norme relative all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia.

Scuola per ortottisti - assistenti di oftalmologia
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 29. - La scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica.
Art. 30. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi su problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici e i problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista - assistente di oftalmologia è di tre anni.
Ne sono titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo).
Art. 31. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.
È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione con particolare riguardo alla funzione visiva.
Art. 32. - Il numero massimo degli iscritti alla scuola è di ventiquattro (otto per ogni anno di corso).
L'ammissione alla scuola avviene in base alla graduatoria formulata a seguito di prove di esame.
Art. 33. - Il direttore della scuola è un professore ordinario, fuori ruolo o straordinario di clinica oculistica, che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento dello stesso, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola stessa.
Il direttore medesimo propone al consiglio di facoltà, che delibera, i docenti dei vari insegnamenti scelti tra il corpo accademico della stessa Università o tra cultori delle materie.
Art. 34. - Il consiglio della scuola è costituito dal direttore e dal corpo docente della scuola.
Art. 35. - L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.
Art. 36. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.
2° Anno:
1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.
3° Anno:
1) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG econografi, retinografia, fluorangiografia);
2) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.
Art. 37. - L'intero corso di studio è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, della frequenza alle esercitazioni pratiche per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 38. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento.Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti".
Art. 39. - Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche.
Art. 40. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante la materia di insegnamento assegnata al direttore della scuola e una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 41. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 42. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica.
Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.
La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
Art. 43. - Le tasse e le sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 sopratassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma (da versare interamente all'erario). L.
6.000
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso. . . . . . L. 6.000 contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000

Art. 44. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1981

Registro n. 107 Istruzione, foglio n. 188