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DECRETO-LEGGE 10 luglio 2018, n. 84

Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. (18G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2018.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 98 (in G.U. 16/08/2018, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2018)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  11-7-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
Visto il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato e reso esecutivo con legge 6 febbraio 2009, n. 7, e, in particolare, l'articolo 19 dello stesso Trattato;
Vista la Dichiarazione approvata a Tripoli il 21 gennaio 2012 dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e dal Primo Ministro dello Stato di Libia;
Visto il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, fatto a Roma il 2 febbraio 2017;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di incrementare, conformemente alle richieste del Governo libico, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Cessione di unità navali alla Libia
1. Per incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché nelle attività di soccorso in mare, è autorizzata, conformemente a specifiche intese con le competenti autorità dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni, la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato:
a) fino a un massimo di n. 10 «unità navali CP», classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
b) fino a un massimo di n. 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza.
2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unità navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate le seguenti spese:
a) euro 695.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unità di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 455.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle unità di cui al comma 1, lettera b).