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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1989, n. 351

Sostituzione del comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/10/1989
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  31-10-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1989;
Visto il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 125 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). - 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.
I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente".