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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 28/03/2024
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  • DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL
    PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322
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    IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI
    DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal:  1-1-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, che disciplina la possibilità di computare un credito I.V.A. in detrazione in un periodo di imposta successivo, a seguito di provvedimento di diniego del rimborso I.V.A. con contestuale riconoscimento del relativo credito;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e di redditi diversi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il quale stabilisce le disposizioni tributarie non penali relative alle violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nonché l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonché l'articolo 73 del medesimo decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle Agenzie;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visti gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente;
Attesa l'esigenza di conoscere anticipatamente rispetto alla data di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., e cioè entro febbraio di ciascun anno, i dati relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente al fine di ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 luglio 2001 e 19 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), già modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente degli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni":
"Art. 34 (Attivita). - 1. - 3. (Omissis).
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.".
"Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.".