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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 877

Disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1947)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-2-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, col quale venne istituito il Casellario centrale per i casi di infortunio, ed i Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1503; 20 marzo 1930, n. 448; 5 ottobre 1933, n. 1565, contenenti modifiche al decreto istitutivo;
Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli, infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Veduto il R. decreto 25 marzo 1943, n. 315, concernente la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


Il Casellario centrale infortuni, istituito con Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e sarà amministrato dall'Istituto stesso, pur continuando ad avere gestione autonoma.