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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 416

Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-2-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Su proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Proroga dei termini
1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, già prorogato al lo gennaio 2001 dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, è ulteriormente prorogato al 1° ottobre 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Del Turco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 51

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è riportato nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il resto dell'art. 74-quater, inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-ter, dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Mistero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivià di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si sfolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non supenore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indicatico dell'imposta assoluta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nelle tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attaverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17, del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999, che ha modificato l'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 60:
"Art. 10 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi", ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, come integrato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 18 (Regime I.V.A. per le attività spettacolaristiche). - 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolaristiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, solvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagmento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per la attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento de emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e insetito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 ".
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, infine, la tabella C allegata al presente decreto:
"2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società spertive dilettantistiche".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, concernente: "Regolamento recante proroga del termine di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 2000:
"Art. 1 (Proroga dei termini). - 1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'art. 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 1o gennaio 2001".
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti" è pubblicato il 18 febbraio 2000 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40. Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1o gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992 del Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2000".