stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2014
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-8-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, formulato in data 26 luglio 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Elenco dei Funzionari
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge.
2. L'elenco, tenuto in modalità informatica, ha lo scopo di facilitare la mobilità dei funzionari da e verso le organizzazioni internazionali.
3. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attività concernente la gestione dell'elenco sono affidati alla direzione generale competente del Ministero degli affari esteri che riferisce con cadenza annuale alla commissione interministeriale di cui all'articolo 7.
4. L'istituzione e la gestione dell'elenco non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente
"Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. ".
Il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010, n. 227 è il seguente:
"Art. 2.
1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.".
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:
"Art. 12. Attribuzioni.
1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145;
Il testo dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è il seguente:
"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.".
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul "Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana" è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210.

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010, n. 227, vedi nelle note alle premesse