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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1992, n. 473

Regolamento recante la disciplina del trasferimento agli enti locali dei fondi relativi ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato trasferiti con le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/12/1992
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  6-12-1992

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego", con particolare riferimento al quarto comma dell'art. 1, relativo al trasferimento agli enti locali dei fondi per gli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che consente al personale dell'Ente ferrovie di partecipare alle proce- dure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 recante delega di funzioni all'on.le Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400, recante "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 10, serie generale) concernente il trasferimento dei fondi agli enti locali destinatari del personale in mobilità;
Considerato che occorre disciplinare il trasferimento dei citati fondi a favore degli enti locali presso i quali sono stati trasferiti dipendenti in esubero dell'Ente ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del giorno 11 maggio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie dello Stato sottoposto a mobilità verso gli enti locali medesimi è disciplinato dagli articoli seguenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 554/1988 è riportato in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 4, comma 2, della medesima legge n. 554/1988 è il seguente: "Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere e dei vari profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'art. 19, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), come modificato dall'art. 10- bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.
3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.
4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.
5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.
6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima.
10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".