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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1159

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-8-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


L'art. 27 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 27. - Il ruolo organico dei posti di professore è determinato nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse al presente statuto.
Nel testo dell'art. 32, dopo l'espressione: "La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo", sono inserite in parentesi le parole seguenti "(ordinari e straordinari, associati)".
L'intestazione della parte IV è soppressa e sostituita come segue: "Dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".
L'art. 37 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 37. - Il ruolo organico dei posti di assistente di ruolo è determinato nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.
Il ruolo organico dei posti di ricercatore è determinato dalla tabella n. 4 annessa al presente statuto".
Il secondo comma dell'art. 38 è integrato con la seguente espressione: "nonché secondo quanto disposto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
All'art. 42 è aggiunto il seguente comma: "Circa i compiti, i doveri e lo stato giuridico dei ricercatori immessi in ruolo si fa riferimento alle norme degli articoli 31, 32, 33, 34 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
All'art. 43 è aggiunto il seguente comma: "Per le mancanze disciplinari dei ricercatori universitari si procede in conformità alla normativa richiamata nel primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
L'art. 44 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 44. - La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti, dei lettori e dei ricercatori sono determinati in conformità a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti, lettori e ricercatori.
Nel primo comma dell'art. 45 le parole: "Per le aspettative dei lettori, aiuti e assistenti" sono soppresse e sostituite con le parole seguenti: "Per le aspettative dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".
Nell'art. 46 le parole "Il consiglio di amministrazione provvede all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti ed assistenti" sono soppresse e sostituite con le parole seguenti: "Il consiglio di amministrazione provvede all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".
Nell'art. 47, primo comma, le parole: "Ai lettori, aiuti ed assistenti" sono soppresse e sostituite con le parole seguenti: "Ai lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".