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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  12-2-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle Università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1985 e quelli economici dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.
AVVERTENZE:
Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93" (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986):
"Art. 9 (Comparto del personale delle Università). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle Università comprende:
il personale delle Università e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime".
La legge 29 marzo 1983, n. 93, sopracitata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, è stata modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985.
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987.
Il testo della legge 29 gennaio 1986, n. 23, sopracitata, recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986.