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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 499

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-1998
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  11-2-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
Visto l'articolo 48 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Vista la direttiva 93/68/CEE e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la citata direttiva 89/106/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Marcatura CE
1. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, le parole: "marchio CE" e "marchio di conformità CE" sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la Presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". L'art. 4 della suddetta legge così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.
- L'allegato C della suddetta legge n. 146/1994, così recita:
"Allegato C ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87 /404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88 /378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)".
- La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 40 dell'11 febbraio 1989.
- Il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, concerne:
"Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".
- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L. 220 del 30 agosto 1993.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, v. nelle note alle premesse.